Il nuovo servizio per i corrispettivi telematici
Cambio stato del Registratore Telematico
La mini proroga della lotteria degli
scontrini, la cui partenza è fissata al 1° gennaio 2021, è la novità
dell’ultima ora portata direttamente in Consiglio dei ministri del 23 dicembre
con cui il Governo ha approvato il provvedimento d’urgenza di fine anno.
Al momento la partenza della lotteria degli scontrini sarebbe stata
spostata al 1° febbraio 2021 così da concedere qualche settimana in più
agli esercenti per adeguare i registratori di cassa.
Altro mini differimento (al 1° marzo 2021) per il via alle segnalazioni al Fisco da parte dei contribuenti degli
esercenti che non rilasceranno lo scontrino impedendo ai cittadini di
partecipare alle estrazioni settimanali, mensili e annuali.
Non è escluso però che in queste ultime ore che separano il testo del decreto
legge approvato il 23 dicembre in Cdm e il suo approdo sulla Gazzetta
Ufficiale, ora fissato al 30 dicembre 2020, quel termine del 1° febbraio possa
anche diventare 1° marzo 2021 e a seguire il via delle segnalazioni possa
slittare ancora più avanti al 1° aprile 2021.
Non è casuale, infatti, che la stessa agenzia delle Entrate alla vigilia di
Natale, abbia concesso più tempo ai negozianti e per adeguarsi al nuovo
tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri
(versione 7.0 del giugno 2020), lasciando comunque la possibilità fino a quella
data di trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).
Fonte: Il Sole 24 Ore
Il Decreto
Rilancio, elaborato dal governo per definire una serie di interventi
necessari a rilanciare l'economia colpita dall'effetto dell'emergenza
sanitaria, ha introdotto un importante proroga. E' stata prevista la
proroga delle sanzioni per i commercianti che non
sono in grado di dotarsi del registratore di cassa telematico. I commercianti
avranno tempo fino al 1 gennaio 2021 per acquistare il
registratore telematico o per adeguare il vecchio registratore fiscale.
Prima di questa proroga la normativa prevedeva che i commercianti dovevano
dotarsi del registratore telematico entro la data del 1 luglio 2020.
La
proroga delle sanzioni relative allo scontrino elettronico è prevista
dall’articolo 140 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).
Quindi, fino al 31 dicembre 2020 non sarà obbligatorio avere un registratore telematico necessario ad emettere lo scontrino elettronico e non sarà obbligatorio inviare i corrispettivi telematici entro 12 giorni dalla vendita. Nel caso in cui si utilizzerà il registratore di cassa fiscale, si dovrà continuare ad emettere lo scontrino fiscale e si dovranno inviare i corrispettivi giornalieri tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate "fatture e corrispettivi" entro la fine del mese successivo.
In conseguenza alla proroga dell'obbligatorietà dello scontrino elettronico è stato spostato al 1 gennaio 2021 anche l'avvio della lotteria degli scontrini. Questo proprio perché se i commercianti non sono dotati di registratore telematico non è possibile avviare la lotteria degli scontrini.
Di seguito il testo con gli articoli 140 e 141 del Decreto Rilancio, relativi alla proroga degli scontrini elettronici e della lotteria degli scontrini, e il testo completo.Clicca qui sotto per aprire il PDF!
Cosa prevede la norma
Dal 1° luglio gli operatori Iva con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'agenzia delle Entrate.
In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Questi dati, come spiega la circolare 15/E, possono essere inviati all'agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Più tempo per l'invio
La circolare spiega che gli operatori che non hanno ancora un registratore telematico potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.
Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il nuovo servizio per i corrispettivi telematici
Intanto è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi un nuovo servizio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.
Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid(Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).
Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Fonte: Il Sole 24 Ore
FATTURE DI VENDITA:
RICEZIONE FATTURE D’ACQUISTO:
In alternativa le aziende possono affidarsi ad un intermediario (commercialista o altro SdI accreditato) che avrà il compito di smistare le fatture inviate e ricevute.
Dal 1° gennaio 2013 NON è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca. Di conseguenza, a decorrere da questa data, ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività oppure iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 1/E che soffermandosi sugli effetti della nuova formulazione dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, individua nell'univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura.
A tale fine nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
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Sono purtroppo in circolazione delle banconote di vario taglio che sono state realizzate dai falsari legando una grande parte della banconota autentica ad una restante minima parte falsa.
La parte autentica è quella che va dal lato sinistro fino all'ologramma; La parte falsa è quella dell'ologramma. Inserendo questa tipologia di banconota nel verificatore il risultato è che la macchina la riconosce come autentica (cosa che effettivamente è in quanto gli inchiostri sono quelli originali). SI RACCOMANDA, PRIMA DI INSERIRE LA BANCONOTA NELL' APPOSITA FERITOIA, DI CONTROLLARE VISIVAMENTE IN CONTRO LUCE SE SI NOTA L' ATTACCATURA DELLE DUE PARTI. IN QUESTO CASO SI CONSIGLIA DI NON ACCETTARE QUELLA BANCONOTA E DI CHIAMARE LE FORZE DELL' ORDINE. |
Promemoria per gli esercenti
Spesso ci troviamo a dover segnalare ai nostri clienti (e non solo a loro) che utilizzano una tipologia di carta termica non idonea all'emissione dello scontrino fiscale perché non omologata.
Vengono inconsapevolmente utilizzate tipologie di rotoli dedicati ai pos e alle bilance che sul retro non presentano scritte o, ancor peggio, la scritta
"NON VALE COME SCONTRINO FISCALE"; così facendo si va ad invalidare la fiscalità stesso dello scontrino.
Riporto di seguito la sintesi di una parte del Provvedimento n. 2012/13386 del 30 gennaio 2012 riguardante le caratteristiche di identificazione della carta (punto 3 del provvedimento):
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, prima di utilizzare rotoli di carta termosensibile, hanno l’obbligo di verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche di identificazione della carta di cui alle seguenti lettere:
a) per l’identificazione della carta termica, la Ditta trasformatrice (Rotolificio) dovrà stampare sul retro, ad una distanza massima di 5 cm l’una dall’altra e per tutta la lunghezza del rotolo, il proprio marchio d’impresa (sigla) con gli estremi (numero e data) dell’omologa rilasciata dall’Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria - Divisione Stazione Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta o da altro Istituto o Ente riconosciuto idoneo anche di altro Stato aderente all’Area Economica Europea, il marchio d’impresa (sigla) della Ditta produttrice della carta, il codice identificativo della carta stessa;
b) la Ditta trasformatrice (Rotolificio), ottenuta in proprio la certificazione di conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) della carta utilizzata per la produzione dei rotoli di carta termica, dovrà stampare sul retro di essi, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni. Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:
Vi consigliamo di verificare tali dati per evitare di incappare in eventuali sanzioni.
Giugno 2017
La mancata emissione dello scontrino fiscale non sarà più ritenuta evasione fiscale.
Una circolare della Guardia di Finanza ha infatti declassato l’atto a una condotta irregolare di portata limitata.
NUOVE REGOLE DI BUONA CONDOTTA – Più nello specifico, la circolare contiene regole di buona condotta indirizzate agli ufficiali impegnati nei controlli. Più flessibilità, equilibrio ed esperienza, sono le doti richieste a chi effettua le verifiche. In sostanza sarà necessario l‘uso del buon senso. A seconda delle situazioni, insomma, le Fiamme Gialle dovranno sapersi adeguare alle nuove regole.
Ad esempio, nel documento si invita ad usare sensibilità nei confronti di chi dimostra “disagio personale” ed evitare di ostentare il distintivo, soprattutto di fronte a minori e anziani. Nel caso poi di un piccolo esercizio commerciale che si trova in una località turistica e soprattutto accanto a venditori abusivi, si chiede un occhio di riguardo nei confronti del commerciante onesto e al tempo stesso mano ferma nei confronti degli abusivi e disonesti. In questo modo anche l’immagine della Guardia di Finanza viene salvaguardata. Un occhio particolare, invece, è richiesto verso chi possiede esercizi commerciali aperti di sera o di notte. Insomma, l’attenzione verso forme più gravi di evasione deve prevalere sulla mancata emissione dello scontrino fiscale.
CHI È ESONERATO DALL’EMISSIONE SECONDO LA LEGGE – A regolamentare l’emissione dello scontrino fiscale è l’articolo 22 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, e il D.M. del 30 marzo 1992. Questi due testi elencano i soggetti che secondo la legge sono esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale. Si tratta di: tabaccai, benzinai, giornalai e le rivendite con apparecchi automatici, i centri scommesse, i gestori di dormitori e di servizi igienico sanitari pubblici, aziende del trasporto pubblico collettivo e i parcheggi di veicoli. Tra i soggetti esonerati ci sono le imprese della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi, i venditori ambulanti, le autoscuole, gli spazzacamini, ciabattini, ombrellai e arrotini, i traghettatori con imbarcazioni a remi, chi somministra alimenti e bevande in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie, cinema, teatri, luoghi pubblici. Infine, non sono tenuti ad emettere scontrini rammendatrici, ricamatrici, impagliatori e riparatori di sedie e biciclette.
Ottobre 2016
L’evasione fiscale, si sa, è uno dei grandi mali italiani. Stavolta per curarla ci si affida a una lotteria. Un’estrazione a premi tra gli scontrini e le ricevute fiscali (ma potranno partecipare anche le fatture). E si dovrà trattare di scontrini e ricevute «parlanti», ossia dovranno riportare il codice fiscale fornito dal cliente al momento dell’acquisto. A prevederlo è il Ddl di bilancio appena trasmesso alla Camera per iniziare il suo iter di approvazione parlamentare. Se la norma sarà confermata, si partirà dal 1° gennaio 2018. Potranno partecipare tutti i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio italiano che effettuano acquisti di beni e servizi come privati cittadini e quindi non nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Come anticipato, per partecipare alla lotteria l'acquirente dovrà comunicare il codice fiscale al commerciante, che a sua volta poi dovrà inviare telematicamente i dati all'amministrazione finanziaria.Ma potrà partecipare all’estrazione a sorte anche chi chiederà la fattura al momento dell'operazione ma sempre come privato cittadino e non nell'esercizio di attività d'impresa o professionale.
Il confronto con il Portogallo
Un’esperienza non nuova in altri Paesi stranieri. Anche se la relazione tecnica al Ddl di bilancio si sofferma sull’esperienza portoghese dove tale iniziativa è stata adottata fin dal 2014. Nel primo anno di applicazione - rilevano i tecnici del Governo - si è osservato un incremento del gettito dichiarato dell’8,7 per cento. Scomputando l’effetto attribuibile alla crescita del Pil portoghese salito dell’1,7% tra il 2013 e il 2014, si arriva a un effetto quantificabile nel 7 per cento. Una variazione che, però, deve essere dimezzata perché va tenuto conto del rimborso parziale dell’Iva pagata dai consumatori finali.
La stima della compliance in Italia
Quale può essere l’effetto emersione in Italia? Per stimarlo la relazione tecnica parte dal totale degli scambi al consumo finale (le cosiddette operazioni B2C) che valgono complessivamente quasi 68 miliardi di euro. Una cifra da cui vanno sottratti all’incirca 24 miliardi relativi alle transazioni sia con supermercati e ipermercati sia con utilities perché l’eventuale introduzione della lotteria non comportebbe alcuna modifica dei comportamenti visto che scontrini, ricevute e altre forme di attestazioni dei pagamenti vengono già emessi in questi casi anche per finalità di controllo interno. Si arriva così a 43,7 miliardi ma ammettendo che nel primo anno di applicazione ci sia un’adesione del 5% il dato si riduce a 2,2 miliardi. Per ipotesi se il tasso di incremento della compliance fiscale fosse quel 3,5% registrato in Portogallo l’emersione italiana si attesterebbe a 77 milioni di euro. Un dato che, però, cautelativamente non sarà iscritto tra le maggiori entrate perché non è stimabile né l’importo né il numero dei premi della lotteria e che l’esperienza portoghese rappresenta come una sorta di unicum.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Per tutti gli esercizi che protraggono la loro attività oltre le ore 24!!
CIRCOLARE N.12/E 08/04/2016
18.1 Scontrino di CHIUSURA GIORNALIERA
Domanda:
Gli esercizi pubblici che protraggono la loro attività oltre le ore 24, come ad
esempio i bar o i ristoranti, possono stampare lo scontrino di chiusura giornaliera,
anziché entro le 24 di ciascun giorno, al termine di effettivo svolgimento
dell’attività, con riferimento alla data di inizio della giornata? Lo scontrino di
chiusura emesso alle ore 02.00 del 10 gennaio può essere annotato come
corrispettivo del 9?
Risposta:
L’art. 1, comma 4, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dispone: “al termine di
ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un
documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività
si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al
termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio
dell’evento”.
La norma in questione - dettata per gli esercenti attività di intrattenimento e
spettacolo - è applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta
oltre la mezzanotte, con conseguente possibilità di emettere lo scontrino di
chiusura giornaliera “al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con
riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte)”.
Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02:00 del 10 gennaio può
essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Marzo 2016
Previste nuove multe per chi non rilascia lo scontrino ai propri clienti, infatti, con la Legge di Stabilità 2016 sono stati disposti nuovi importi delle sanzioni e modifiche al verbale che la Guardia di Finanza deve rilasciare. Tutti gli esercenti attività commerciale che non rilasciano lo scontrino dovranno sottostare alle novità dispositive introdotte dalla Legge di Stabilità.
Vediamo cosa è cambiato e quali sono i nuovi importi.
Multe per mancata emissione scontrino: nuovi importi sanzioni.
Sono state apportate novità per ciò che attiene la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, soprattutto per quanto riguarda gli importi delle sanzioni. Con una circolare, il Comando Generale della Guardia di Finanza (GdF) informa circa le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e sugli importi previsti:
Multe per mancata emissione scontrino: nuovo verbale GdF
Le novità in materia riguardano anche il verbale che dovrà essere rilasciato dalla GdF al soggetto che non ha rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale nei quali sono stati inseriti alcuni campi.
I modelli di verbale che la GdF deve rilasciare sono stati già aggiornati e risultano disponibili sul sito ufficiale della Finanza.
I campi che sono stati aggiunti, e che la GdF deve necessariamente compilare, sono i seguenti: